La Consulta con l’ordinanza n. 8 del 31.12.2020 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità degli artt. 32,39 e 42 del DPR n. 600/1973 nonché dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000, riguardante il contraddittorio preventivo endoprocedimentale.